Crediti d’Imposta 4.0: gli effetti del D.L. 29 Marzo 2024 n° 39
- 24/04/2024
Cosa cambia dopo il decreto
Con il Decreto 39 di fine marzo denominato “Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali” di fatto l’amministrazione ha interrotto l’automatica fruizione di alcuni benefici fiscali, con particolare riferimento al blocco degli sconti in fattura in tema di Superbonus 110%, la cui entità dei crediti risultanti a fine 2023 è stata 4 volte superiore alle previsioni di spesa.
Fanno espresso riferimento a tale condizione gli articoli 1,2,3,4,5 Ma gli effetti del DL 39, ricadono anche sui Crediti d’imposta 4.0 (tanto per i Beni Materiali “Allegato A”, quanto per i Beni Immateriali “Allegato B”) all’art. 6 denominato “Misure per il Monitoraggio della Transizione”.
Cosa accade di fatto?
L’articolo 6 del DL39 e successiva risoluzione 19/E di Agenzia delle Entrate, sospende mediante compensazione l’automatica fruizione dei crediti R&S, Investimenti 4.0 tramite F24 e ciò relativamente agli anni 2023-2024. Per poter beneficiare dei relativi crediti d’imposta vanno tenute conto 3 casistiche previste:
- Investimenti 4.0 e R&S&I&D effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024, obbligo di comunicazione sia ex ante sia ex post
- Investimenti 4.0 e R&S&I&D effettuati a decorrere dall’1 gennaio 2024 al 29 marzo 2024, obbligo di comunicazione ex post
- Investimenti 4.0 (no R&S&I&D) effettuati nel 2023, obbligo di comunicazione ai fini della fruizione delle quote residue di credito.
A giugno Assodimi organizzerà un webinar di approfondimento sulle variazioni.