Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Definiamo il concetto di noleggio di beni strumentali Il codice della navigazione nel 1942 conferì ai contratti di utilizzo delle navi una primitiva definizione di Noleggio, con il codice civile e sentenze della cassazione si è passati al concetto più appropriato e moderno di detenzione dei beni.

Definiamo il concetto di noleggio di beni strumentali

  • 25/03/2021
Il codice della navigazione nel 1942 conferì ai contratti di utilizzo delle navi una primitiva definizione di Noleggio, con il codice civile e sentenze della cassazione si è passati al concetto più appropriato e moderno di detenzione dei beni.

Andando indietro nel tempo e leggendo il codice della navigazione del 1942 si trova che l’obbligo di un locatore era quello di fornire una nave con tutte le sue pertinenze che doveva essere navigabile, munita dei documenti necessari con le dovute riparazioni effettuate dal locatore. Il conduttore aveva l’obbligo, oltre il pagamento del fitto, di usare la nave secondo le caratteristiche tecniche e in conformità all’impiego. Il locatore poteva fornire la nave a scafo nudo o con equipaggio ed in entrambi i casi non poteva essere sbagliato per l’armatore (colui che utilizzava la nave) . [Fonte enciclopedia Treccani]

Le similitudini con il concetto moderno di noleggio sono ben evidenti:

  • Il locatore (noleggiatore) è tenuto alla manutenzione del bene di sua proprietà
  • Il locatore fornisce (insieme a tutta la documentazione) attraverso il noleggio (a freddo o a caldo) l’uso di questo bene ad un conduttore (cliente)
  • Il Conduttore (cliente) dovrà pagare il costo pattuito e usare il bene solo per l’impiego per cui è stato costruito.

Il contratto di noleggio è un contratto non espressamente regolato dal Codice Civile che per similitudine si riferisce alla disciplina della locazione di beni. Il noleggio presuppone che una parte metta a disposizione di un'altra il godimento di tale bene per un periodo determinato verso un corrispettivo fissato. La differenza sostanziale con la locazione è che in questo caso è più opportuno parlare di locazione di opera cioè del servizio che viene scaturito dall’uso di tali beni.

Un altro importante tassello è stato fornito dalla Cassazione Civile che illustra che la locazione di un bene mobile costituisce il godimento per un certo tempo dietro un corrispettivo determinato (o determinabile) con acquisto da parte del conduttore (cliente) dalla detenzione. [fonte cassazione civile 12303/1997]

Il trasferimento di detenzione dal noleggiatore al noleggiante deve nascere attraverso un rapporto giuridico, e non è automatico per il solo fatto di avere la disponibilità del bene . [fonte cassazione civile 9491/1994].

La detenzione di un bene ha caratteristiche differenti dal possesso, la detenzione riguarda solamente il godimento per ragioni di servizio con nessuna volontà di esercitare potere sul bene stesso. [fonte art. 1140 c.c.]

Grazie a questi spunti è possibile stabilire che il noleggio riguarda il passaggio della sola detenzione per tutto il periodo presente nel contratto di noleggio, dietro il pagamento per il tutto periodo in cui la detenzione è fornita al cliente. Il noleggiatore è tenuto a fornire il godimento di un bene funzionante e con manutenzioni svolte secondo le norme vigenti.

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