Il noleggio a caldo e la responsabilità di noleggiatore e operatore
Un’interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di noleggio a caldo di attrezzature di lavoro (Cass. Pen. Sez. IV n. 109/2012) ha fissato alcuni concetti fondamentali.
Nel caso di specie era stata noleggiata una piattaforma aerea semovente “a ragno” con operatore per lo svolgimento di un lavoro in altezza. L’operatore ha posizionato il macchinario ed ha portato l’operaio della ditta cliente ad eseguire il lavoro in quota. Nel corso dell’esecuzione la piattaforma si è ribaltata causando l’infortunio del soggetto che lavorava all’interno della cesta.
La Suprema Corte ha preso in esame la sentenza della Corte di Appello che prevedeva la condanna del manovratore per il reato di omicidio colposo dovuto ad erronea stabilizzazione della piattaforma in relazione al mancato rispetto delle prescrizioni contenute all’interno del manuale d’uso e manutenzione del macchinario e ne ha confermato integralmente il dispositivo. Infatti i giudici di legittimità hanno posto l’accento sul fatto che la piattaforma era stata posizionata in modo asimmetrico e su terreno friabile dovuto alla presenza di pietrisco.
L’avere poi utilizzato piastre in legno posizionate sotto gli stabilizzatori rivelatesi inadeguate non ha fatto altro che avvalorare la tesi sostenuta dalla Suprema Corte. Da ultimo la sentenza ha stabilito che non sia ravvisabile una posizione generica di garanzia in capo al noleggiatore verso gli operai del cliente ma che il primo si trova chiamato a rispondere nel caso in cui dal funzionamento del macchinario come gestito dal proprio operatore derivi un danno a terzi imputabile a titolo di colpa.
Il principio sancito è senza dubbio corretto: il noleggiatore di macchinari a caldo è chiamato a rispondere esclusivamente dei danni causati dal proprio operatore a terzi nell’attività di manovra ed utilizzo del macchinario. Infatti è su quest’attività, e solo su questa, che il noleggiatore, in qualità di datore di lavoro, è chiamato ad adottare le cautele e gli apprestamenti di sicurezza previsti dalla normativa in vigore. Quindi spetterà a lui formare adeguatamente l’operatore affinché scarichi, stabilizzi, utilizzi e ricarichi sul camion il macchinario in sicurezza ed eventualmente sovrintendere a dette operazioni. Oltre a questo dovrà curare attentamente la manutenzione ed i controlli sul macchinario stesso. Solo in questo caso potrà andare esente da responsabilità. Nel caso descritto invece è stato accertato un comportamento imprudente o una mancanza di perizia tecnica in capo all’operatore, avendo questi stabilizzato la piattaforma in modo non corretto.
E’ del tutto evidente che in un caso come questo il noleggiatore e l’operatore a caldo debbano essere chiamati a rispondere di tali comportamenti colposi.
NOTIZIE DEL DOSSIER Aspetti legali del noleggio
E’ ormai riconosciuto che una delle situazioni che espongono i lavoratori del noleggio al rischio maggiore di infortunio è il carico e scarico dei macchinari dai veicoli utilizzati per il loro trasporto. Per questo motivo l’azienda di noleggio deve prestare la massima attenzione a questa fase e predisporre procedure di sicurezza efficaci, oltre che inserire limitazioni di responsabilità in contratto per il caso in cui il carico e scarico sia effettuato dal cliente.
E’ prassi comune nell’attività di noleggio di macchinari e attrezzature farsi rilasciare, come deposito cauzionale a garanzia, un assegno senza data da incassare in caso di inadempimento. Questo comportamento può esporre il noleggiatore anche a responsabilità penale per appropriazione indebita.
Dall’analisi di numerosi contratti di noleggio ogni anno emerge che non tutte le aziende si organizzano in modo corretto e talvolta predispongono anche moduli non strettamente necessari. Proviamo a fare chiarezza sul punto, partendo dal fatto che il contratto deve essere quello del noleggiatore
E’ buona prassi nell’attività di noleggio ricorrere allo strumento del deposito cauzionale per proteggere in modo diretto ed efficace gli interessi del noleggiatore, a prescindere dalla tutela giudiziale molto spesso lenta ed incerta.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato recentemente il “Documento di indirizzo sulla conservazione dei metadati” dove prescrive a tutti i datori di lavoro di verificare la conservazione dei dati raccolti tramite i software utilizzati per la gestione della posta elettronica. In seguito a numerose richieste di chiarimento il Garante ha aperto una doverosa consultazione pubblica in merito, differendo l’efficacia del documento.
E' stata introdotta in Italia la disciplina relativa alla protezione dei c.d. “whistleblower”.
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